Dodici. Sono i divieti di parcamento che la regola tecnica antincendio delle autorimesse elenca uno per uno, dalla lettera a alla lettera l. Li ho letti tutti, riga per riga, cercando la parola che secondo mezza Italia ci sarebbe. Non c'è: nessuno dei dodici riguarda i veicoli elettrici.
Riguardano il GPL ai piani interrati, i veicoli con revisione scaduta, i materiali infiammabili lasciati a terra, il deposito di rifiuti. L'auto elettrica in garage, come oggetto da vietare, in quel decreto non esiste.
Eppure ci sono amministratori che scrivono lettere, assemblee che deliberano e proprietari che rinunciano all'acquisto. Vediamo cosa dicono i testi, uno alla volta, e dove invece qualcosa di serio da guardare c'è per davvero.
«In Italia è vietato tenere un'elettrica nell'interrato»
Il documento che decide è il decreto del 15 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio, che sostituisce integralmente il vecchio capitolo sulle autorimesse e manda in soffitta il decreto del 1986.
Il punto V.6.5.5 comma 1 contiene l'elenco dei divieti. Le uniche due lettere che guardano all'alimentazione sono la j e la k, e parlano entrambe di GPL: vietato ai piani interrati il parcamento di veicoli a gas privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, e vietato anche a quelli conformi quando si scende sotto i sei metri di profondità. La lettera l esclude i veicoli con motore endotermico non in regola con la revisione periodica.
Nessuna lettera nomina la trazione elettrica.
C'è anzi una definizione che chiude la questione a monte. Al punto V.6.2 comma 5 il decreto definisce il veicolo come una macchina munita di motore «con qualsiasi tipologia di alimentazione». Ai fini di quella norma, un'elettrica è un'automobile come le altre, e infatti le curve di incendio di progetto sono le stesse per tutte: 6.789 megajoule di carico d'incendio per il primo veicolo che brucia, con un picco di potenza termica di 8.300 kilowatt.
L'unico obbligo che il decreto introduce e che riguarda la ricarica sta al comma successivo, ed è di natura opposta a un divieto: individuare i posti auto distinti per tipologia «indicando l'eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari». Il decreto chiede di segnalare quella presenza, e lo chiede per chi arriva coi mezzi di soccorso.
Un'ultima cosa da sapere, perché cambia il perimetro della discussione: la regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 metri quadri. Un box singolo, e la maggior parte delle autorimesse condominiali piccole, stanno sotto quella soglia e non sono nemmeno attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
«Se prende fuoco, brucia il palazzo»
Questa merita numeri veri, e i numeri veri vanno maneggiati con più cura di quanta ne metta chi li cita.
L'unico paese europeo che pubblica una raccolta seria e pluriennale è la Svezia. L'agenzia per la protezione civile, in un documento del 30 aprile 2025, conta gli incendi di mezzi elettrici dal 2018 al 2024. Su un parco di 880.958 fra elettriche e ibride plug-in a fine 2024, le autovetture elettriche o plug-in andate a fuoco nell'anno sono state 40. Nell'intero periodo di sette anni sono 160 eventi, di cui 41 durante una ricarica.
Adesso la parte che quasi nessuno riporta. Lo stesso documento scrive che nel 2024 in Svezia hanno bruciato oltre 3.100 autovetture di qualunque alimentazione, e specifica che quel totale comprende gli incendi dolosi, mentre la raccolta sugli elettrici li esclude. Aggiunge, in una riga che vale tutto il resto, che il risultato «non costituisce statistica» nel senso proprio del termine, perché la selezione è avvenuta cercando parole nei rapporti di intervento.
Quei due numeri, quindi, non si dividono l'uno per l'altro. Il rapporto di venti a uno che circola su decine di articoli non compare in quel documento, e chiunque lo abbia calcolato ha messo insieme una raccolta parziale con un totale completo. Su questa pagina non lo troverete, e la ragione è la stessa per cui non pubblico un numero senza la sua fonte.
Quello che si può dire con la fonte in mano è la direzione, e la direzione è netta. Quaranta eventi su ottocentottantamila veicoli, in un paese che ha la più alta densità di elettriche d'Europa dopo la Norvegia, non descrivono un'emergenza.
C'è però una parte della statistica che riguarda proprio il box, ed è giusto riportarla anche se va nella direzione scomoda. Il database australiano specializzato negli incendi di veicoli elettrici osserva che questi eventi si distribuiscono quasi equamente fra auto parcheggiate all'aperto, auto parcheggiate in uno spazio chiuso e auto in movimento, e che oltre un terzo si verifica in prossimità di una ricarica. Nei casi in cui si è formata una nube di vapore poi esplosa, che sono circa uno su dieci del totale, quasi il 65% è avvenuto in uno spazio chiuso come un garage privato o un parcheggio interrato.
Va letta per quello che dice, senza allargarla. Quelle percentuali descrivono come si distribuiscono gli incendi di batteria, non quanto spesso capitino: il denominatore resta quello svedese, cioè poche decine di eventi su centinaia di migliaia di veicoli. Dicono però una cosa utile a chi progetta: in ambiente confinato le conseguenze di un evento raro sono peggiori, e infatti la regola tecnica su questo ha una risposta sua.
La risposta sta nella distanza fra i posti auto e nei tempi. Il decreto assume che l'incendio si propaghi da un veicolo a quello adiacente in dodici minuti, e su quel valore tara compartimentazione e vie di esodo. È lo stesso criterio applicato a un'auto a benzina parcheggiata accanto a un'altra a benzina, perché la curva di progetto, come abbiamo visto, non distingue l'alimentazione.
Sul caso specifico dell'autorimessa esiste poi uno studio commissionato dall'autorità norvegese per l'edilizia, condotto dall'istituto di ricerca sugli incendi. La conclusione è testuale: sulla base delle statistiche e della letteratura esaminata, nulla indica che la ricarica di un'auto elettrica comporti un aumento del rischio di incendio, e la normativa sui punti di ricarica appare adeguata a evitare un aumento inaccettabile del rischio in autorimessa.
Attenzione all'ultima mezza frase, perché è dove il ragionamento casca se lo si porta troppo in là. Quella conclusione è condizionata: vale se il punto di ricarica è fatto a regola d'arte. Il rischio che i vigili del fuoco associano a questi impianti, come vedremo fra due paragrafi, è elettrico prima che chimico, e un impianto raffazzonato è un impianto raffazzonato a prescindere da cosa ci attacchi.
«I Vigili del fuoco sono contrari»
Il documento italiano che conta è la circolare numero 2 del 5 novembre 2018, che i vigili del fuoco pubblicano in un testo coordinato aggiornato a settembre 2022. La posizione ufficiale sta in una frase sola, ed è il contrario di quello che si racconta:
un apposito gruppo di lavoro ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.
La stessa circolare tratta l'installazione nelle autorimesse pubbliche e ai piani interrati come una cosa ammessa, e si limita a indicare dove collocarla: un'unica area o settore, scegliendo il piano che garantisce le condizioni migliori per l'operatività antincendio, e fra i piani interrati «il piano interrato a quota superiore». Un criterio di posizionamento è l'opposto logico di un divieto.
Dove invece la circolare è prescrittiva è sull'impianto, e le tre cose che chiede meritano di essere sapute da chi installa. La stazione deve funzionare in modo di carica 3 o 4, quindi le prese domestiche e i cavi con centralina in linea restano fuori. Serve un dispositivo di sgancio di emergenza in posizione segnalata e accessibile anche agli operatori di soccorso, che sezioni l'impianto dalle sorgenti di alimentazione. E servono estintori idonei su apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni cinque punti di connessione.
Vale la pena tenere a mente il perimetro: quella circolare si applica alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nel box singolo sotto i 300 metri quadri quelle prescrizioni non sono formalmente cogenti, e resta comunque l'obbligo di realizzare l'impianto a regola d'arte.
«Con la colonnina l'autorimessa va rifatta da capo»
Questa arriva quasi sempre dall'amministratore, ed è la credenza che costa più soldi a chi ci casca.
Il primo dato da fissare è la soglia. Un'autorimessa entra fra le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco quando supera i 300 metri quadri di superficie complessiva, ed è la stessa soglia da cui parte la regola tecnica. Sotto quel valore non c'è una pratica antincendio da aggiornare, perché non c'è una pratica antincendio.
Sopra quel valore la pratica esiste, e installare una stazione di ricarica conta come una modifica. La circolare però distingue con precisione due casi, e la differenza vale mesi di lavoro. Se l'impianto viene realizzato secondo le linee guida della circolare stessa, la modifica è classificata come non rilevante ai fini della sicurezza antincendio, quindi non fa ripartire da zero il procedimento. Se invece se ne discosta, diventa una modifica rilevante e il progetto va ripresentato.
La conseguenza operativa è quasi banale e quasi nessuno la sfrutta: chiedere all'installatore di attenersi alla circolare non è un capriccio del committente, è la scelta che evita una pratica nuova. Sgancio di emergenza in posizione accessibile, modo di carica 3 o 4, estintori idonei nel rapporto previsto, cartello con la dicitura «STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI». Sono quattro cose, costano poco e tengono l'intervento nella casella più economica.
Quello che invece nessun testo chiede è rifare la compartimentazione, aggiungere un impianto di rivelazione o installare un sistema di spegnimento per il solo fatto che in autorimessa entri un'auto elettrica. La rivelazione, nella regola tecnica, sale al livello di prestazione più alto in un caso preciso e diverso, cioè quando l'accesso all'autorimessa avviene tramite montauto.
«Il condominio può vietarmelo»
Qui bisogna separare due domande che vengono quasi sempre confuse, perché hanno risposte diverse.
La prima è se l'assemblea possa vietare l'installazione della presa. Su questo il diritto è scritto e l'abbiamo raccontato per esteso nel pezzo sulle maggioranze in assemblea: l'articolo 17-quinquies del decreto legge 83 del 2012 dà al singolo condomino il diritto di installare a proprie spese se il condominio rifiuta o lascia passare tre mesi dalla richiesta scritta, e apre facendo espressamente salvo il regime dell'articolo 1102 del codice civile.
Vale la pena aggiungere due cose che quel testo dice e che quasi nessuno cita. La prima è che l'articolo successivo, il 17-sexies, qualifica le infrastrutture di ricarica, «anche private», come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale: è una scelta di sistema, e chi sostiene che si tratti di un'opera voluttuaria sta discutendo contro il legislatore. La seconda è che la richiesta scritta obbliga l'amministratore a convocare l'assemblea entro trenta giorni, quindi i tre mesi non sono un tempo in cui è lecito tacere.
La strada dell'articolo 1102, quella fatta salva in apertura del comma 2, è poi la più sottovalutata di tutte. Consente a ogni partecipante di servirsi della cosa comune e di apportarvi a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento, a due condizioni: non alterarne la destinazione e non impedire agli altri di farne pari uso. Un cavo che corre lungo la parete di un garage e alimenta un solo posto auto sta dentro quel perimetro con ampio margine, e in quel caso il passaggio in assemblea può non servire affatto.
La seconda domanda è diversa e nessuno la tratta: può l'assemblea vietare di tenere l'auto là sotto? Cerchi la norma che glielo consenta e non la trovi. Il potere dell'assemblea sulle parti comuni ha tre limiti scritti nell'ultimo comma dell'articolo 1120, e sono innovazioni che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico, che rendono una parte comune inservibile anche a un solo condomino. Un'automobile parcheggiata dentro il perimetro di un posto auto assegnato non rientra in nessuno dei tre.
C'è poi un argomento che in assemblea funziona meglio di qualunque citazione. Il posto auto assegnato è, nella stragrande maggioranza dei regolamenti, un'unità in proprietà esclusiva oppure un uso esclusivo su parte comune: in entrambi i casi il potere dell'assemblea si ferma dove comincia quel perimetro, e riguarda le modalità d'uso della cosa comune, non la scelta del mezzo che ciascuno ci mette dentro. Portata alle conseguenze, la tesi opposta autorizzerebbe una maggioranza a deliberare quali marche o quali alimentazioni sono ammesse in cortile.
E soprattutto: una delibera che vietasse una categoria di veicoli ammessa dalla regola tecnica statale starebbe introducendo per via privata una restrizione che la norma di sicurezza non prevede. Non ho trovato una sentenza italiana che decida esattamente questo caso, e lo dichiaro invece di far finta che esista. Trovo però difficile immaginare la motivazione tecnica che la reggerebbe, visto che il documento di riferimento tratta quell'auto come tutte le altre.
Quello che il condominio può legittimamente chiedere, invece, esiste ed è ragionevole pretenderlo prima di partire con i lavori. Può chiedere la dichiarazione di conformità dell'impianto, che è comunque obbligatoria. Può chiedere che la presa sia in modo 3, come la circolare prescrive per le attività soggette a controllo. Può chiedere che il quadro dedicato e il percorso dei cavi siano concordati, se attraversano parti comuni. E se l'autorimessa supera i 300 metri quadri, può chiedere che l'intervento sia valutato rispetto alla pratica antincendio esistente, perché in quel caso l'installazione conta come modifica.
Portata sul concreto, la faccenda si riduce a questo: chi ha un box di proprietà e un impianto fatto a regola d'arte non ha bisogno del permesso di nessuno per ricaricare; chi deve attraversare parti comuni ha un diritto esigibile con una lettera raccomandata e tre mesi di pazienza; chi si sente rispondere che «le elettriche non si possono tenere nell'interrato» ha davanti qualcuno che non ha letto il decreto, e ora sa da dove far partire la risposta. (A lingua nun havi ossa, ma rumpi l'ossa, e questa in particolare ha fatto rinunciare parecchia gente a un acquisto.)
«Basta una presa e sono a posto»
Questa è l'unica credenza dell'elenco che va nella direzione sbagliata, ed è anche l'unica su cui vale la pena preoccuparsi.
Dal 1° novembre 2024 la norma tecnica sugli impianti elettrici è alla nona edizione, e la sezione dedicata alla ricarica dei veicoli è stata riscritta. INAIL ne ha pubblicato una scheda che segnala il punto più rilevante per chi ha un box: la sezione «si applica alla ricarica delle auto elettriche sia in corrente continua che alternata, compresa la ricarica in ambito domestico», e introduce le verifiche periodiche insieme alla verifica di conformità degli impianti esistenti.
Tradotto: la presa del box non è più terra di nessuno.
Sul perché una presa domestica sia una cattiva idea per l'uso quotidiano, e su cosa chiedere all'installatore, abbiamo scritto la guida dedicata all'impianto, con la faccenda della protezione differenziale che decide da sola qualche centinaio di euro di preventivo. Qui basta il criterio: un circuito dedicato, una protezione idonea alle correnti continue di guasto, una dichiarazione di conformità in mano.
Il rischio, in autorimessa, si sposta esattamente dove i vigili del fuoco lo collocano. È elettrico, sta nell'impianto, e si tratta come si trattano i rischi elettrici da sessant'anni.
Dove finisce quello che si sa
Chiudo con le due cose che ho cercato e non ho trovato, perché su un tema come questo tacerle sarebbe la parte disonesta.
Non esiste un dato dei vigili del fuoco italiani sui tempi di intervento e sui quantitativi d'acqua necessari a spegnere un veicolo elettrico in un ambiente confinato. Il manuale operativo del 2024 tratta l'incidente stradale, la messa in sicurezza della batteria e l'uso della termocamera, e sull'autorimessa interrata non contiene una procedura dedicata. È un vuoto vero, ed è un vuoto che riguarda gli operatori più dei proprietari.
Non esiste, allo stesso modo, alcuna presa di posizione pubblica di ANIA o di una compagnia italiana sul rischio incendio di questi veicoli in autorimessa, né un dato assicurativo italiano che distingua i sinistri incendio per alimentazione del veicolo. Ho cercato: non c'è.
Due assenze, quindi, su un tema dove tutti hanno un'opinione: mancano i dati operativi di chi va a spegnere e quelli di chi paga il danno.
Resta anche una domanda su cui non ho una risposta pubblicabile: se un'autorimessa sotto i 300 metri quadri non è attività soggetta, chi verifica che l'impianto di ricarica sia stato fatto come si deve, dopo il giorno della dichiarazione di conformità? Se qualcuno ha il riferimento normativo, la pagina delle rettifiche è aperta.
Divieti di parcamento, definizione di veicolo, curve di incendio e soglia dei 300 metri quadri dal testo del decreto del 15 maggio 2020, allegato I, capitolo V.6. Posizione sul rischio e prescrizioni sulle stazioni di ricarica dalla circolare dei Vigili del fuoco n. 2 del 5 novembre 2018, testo coordinato aggiornato a settembre 2022. Dati svedesi dal documento MSB del 30 aprile 2025, con il caveat metodologico dichiarato dalla fonte stessa e riportato nel testo. Conclusione sull'autorimessa dal rapporto RISE Fire Research 2019:123 per l'autorità edilizia norvegese. Diritto all'installazione dall'articolo 17-quinquies del d.l. 83/2012 su Normattiva. Novità della norma impiantistica dalla scheda INAIL del 2025. Questa pagina informa e non sostituisce il parere del tecnico che firma la pratica antincendio dell'edificio.